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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato di Frosinone


LA GIUSTIZIA SPORTIVA NEL CSI

La giustizia sportiva assicura il corretto e regolare svolgimento dell’attività sportiva all’interno del CSI e garantisce l’attuazione del progetto sportivo ed educativo dell’Associazione.Nel perseguimento delle finalità dell’Associazione – centralità della persona, lo sport inteso come mezzo di maturazione personale e di impegno, il metodo democratico – l’amministrazione della giustizia sportiva privilegia l’applicazione delle norme e dei regolamenti come valore e punto di riferimento, e applica le sanzioni non come strumento repressivo ma nello spirito del recupero e del reinserimento nel circuito della pratica sportiva. Per questi motivi l’amministrazione della giustizia sportiva nel CSI si attua attraverso: la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle procedure, la certezza delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni, la garanzia di più gradi di giudizio. In ogni fase di giudizio e a tutti i livelli dell’Associazione è garantita alle società sportive e ai singoli tesserati la difesa, da esercitarsi secondo le norme e le modalità previste dal presente Regolamento.

I PROCEDIMENTI

Procedimento in unica istanza – Il procedimento in unica istanza viene utilizzato per i tornei brevi e per quelli che si svolgono tramite concentramenti, fatta eccezione per quelli che fanno parte dell’attività istituzionale del CSI. Il procedimento in unica istanza è di competenza della Commissione Esecutiva in Campo (CEC).

Procedimento di prima istanza – Il procedimento di prima istanza rappresenta il primo grado di giudizio per l’attività sportiva vera e propria ed è obbligatorio per l’attività istituzionale del CSI. Gli Organi competenti per i procedimenti di prima istanza sono i seguenti:

·       attività locale: Commissione Giudicante del Comitato (CGC)

·       attività regionale: Commissione Giudicante Regionale (CGR)

·       attività nazionale: Commissioni Disciplinari Nazionali (CDN)

Procedimento di seconda istanza – Il procedimento di seconda istanza viene instaurato su ricorso delle parti e rappresenta il secondo ed ultimo grado di giudizio. Gli Organi competenti per i procedimenti di seconda istanza sono i seguenti:

·       attività locale: Commissione Giudicante Regionale (CGR)

·       attività regionale: Commissione Giudicante Nazionale (CGN)

·       attività nazionale. Commissione Giudicante Nazionale (CGN).

Procedimento per motivi di legittimità – Il procedimento per motivi di legittimità viene instaurato su ricorso delle parti e riguarda soltanto la procedura seguita con esclusione assoluta del merito. L’Organo competente sui ricorsi per legittimità è la Sezione Giudicante della Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS).

Procedimento di revoca – Il procedimento di revoca è attivato per l’annullamento o la revisione di deliberazioni assunte dai vari Organi di giustizia sportiva illegittimi o non coerenti nella misura della sanzione adottata con i fatti acclarati e le responsabilità individuate. Viene attivato dalla Sezione per le Garanzie e deciso dalla Sezione Giudicante della Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS).

Procedimento per illecito sportivo – Il procedimento viene instaurato per giudicare gli illeciti sportivi. E’ attivato dalla Sezione per la Garanzie della Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva e la competenza per il giudizio è così attribuita:

·       per gli illeciti sportivi riferiti all’attività locale: alla Commissione Giudicante Regionale (CGR) competente per territorio;

·       per gli illeciti sportivi riferiti all’attività regionale e all’attività nazionale: alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN).

In secondo grado decide in ultima e definitiva istanza la Sezione Giudicante della Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS).

Procedimenti per l’uso di sostanze dopanti – Il procedimento è attivato dalla Sezione per le Garanzie e deciso dalla Sezione Giudicante della Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS). E’ ammesso il ricorso in appello al Collegio dei Probiviri del CSI che decide in via definitiva.

 TASSE RECLAMI

Tassa reclami proposti agli organi agli organi di prima istanza

·       Giudice Unico del Comitato (o Commissione Disciplinare del Comitato) € 30

·       Giudice Unico Regionale (o Commissione Disciplinare Regionale) € 30

·       Istanza di revisione proposta alla Commissione Giudicante del Comitato € 40

·       Istanza di revisione proposta alla Commissione Regionale Giudicante € 40

·       Reclami presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale € 40

Tassa reclami proposti agli organi agli organi di seconda istanza

·       Appello alla Commissione Giudicante Regionale (per l’attività locale) € 60

·       Appello alla Commissione Giudicante Nazionale (per l’att. regionale e nazionale) € 60

Ricorsi proposti davanti alla CNGS

Qualsiasi ricorso presentato da una parte alla Commissione Nazionale per la Giustizia sportiva (escluse le segnalazioni dei Presidenti dei Comitati, regionali e nazionale che non sono soggetti a tassa) € 80