CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato di Frosinone
LA GIUSTIZIA SPORTIVA NEL CSI
La giustizia sportiva
assicura il corretto e regolare svolgimento dell’attività sportiva
all’interno del CSI e garantisce l’attuazione del progetto sportivo ed
educativo dell’Associazione.Nel perseguimento delle finalità
dell’Associazione – centralità della persona, lo sport inteso come mezzo di
maturazione personale e di impegno, il metodo democratico –
l’amministrazione della giustizia sportiva privilegia l’applicazione delle
norme e dei regolamenti come valore e punto di riferimento, e applica le
sanzioni non come strumento repressivo ma nello spirito del recupero e del
reinserimento nel circuito della pratica sportiva. Per questi motivi
l’amministrazione della giustizia sportiva nel CSI si attua attraverso: la
presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle
procedure, la certezza delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida
esecuzione delle deliberazioni, la garanzia di più gradi di giudizio. In ogni
fase di giudizio e a tutti i livelli dell’Associazione è garantita alle
società sportive e ai singoli tesserati la difesa, da esercitarsi secondo le
norme e le modalità previste dal presente Regolamento.
I
PROCEDIMENTI
Procedimento
in unica istanza
– Il procedimento in unica istanza viene utilizzato per i tornei brevi e per
quelli che si svolgono tramite concentramenti, fatta eccezione per quelli che
fanno parte dell’attività istituzionale del CSI. Il procedimento in unica
istanza è di competenza della Commissione Esecutiva in Campo (CEC).
Procedimento
di prima istanza
– Il procedimento di prima istanza rappresenta il primo grado di giudizio per
l’attività sportiva vera e propria ed è obbligatorio per l’attività
istituzionale del CSI. Gli Organi competenti per i procedimenti di prima istanza
sono i seguenti:
·
attività
locale: Commissione Giudicante del Comitato (CGC)
·
attività regionale: Commissione Giudicante Regionale (CGR)
·
attività nazionale: Commissioni Disciplinari Nazionali (CDN)
Procedimento
di seconda istanza
– Il procedimento di seconda istanza viene instaurato su ricorso delle parti e
rappresenta il secondo ed ultimo grado di giudizio. Gli Organi competenti per i
procedimenti di seconda istanza sono i seguenti:
·
attività locale: Commissione Giudicante Regionale (CGR)
·
attività regionale: Commissione Giudicante Nazionale (CGN)
·
attività nazionale. Commissione Giudicante Nazionale (CGN).
Procedimento
per motivi di legittimità
–
Il procedimento per motivi di legittimità viene instaurato su ricorso delle
parti e riguarda soltanto la procedura seguita con esclusione assoluta del
merito. L’Organo competente sui ricorsi per legittimità è la Sezione
Giudicante della Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS).
Procedimento
di revoca
–
Il procedimento di revoca è attivato per l’annullamento o la revisione di
deliberazioni assunte dai vari Organi di giustizia sportiva illegittimi o non
coerenti nella misura della sanzione adottata con i fatti acclarati e le
responsabilità individuate. Viene attivato dalla Sezione per le Garanzie e
deciso dalla Sezione Giudicante della Commissione Nazionale per la Giustizia
Sportiva (CNGS).
Procedimento
per illecito sportivo –
Il procedimento viene instaurato per giudicare gli illeciti sportivi. E’
attivato dalla Sezione per la Garanzie della Commissione Nazionale per la
Giustizia Sportiva e la competenza per il giudizio è così attribuita:
·
per gli illeciti sportivi riferiti all’attività locale:
alla Commissione Giudicante Regionale (CGR) competente per territorio;
·
per gli illeciti sportivi riferiti all’attività regionale e
all’attività nazionale: alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN).
In secondo grado decide in
ultima e definitiva istanza la Sezione Giudicante della Commissione Nazionale
per la Giustizia Sportiva (CNGS).
Procedimenti
per l’uso di sostanze dopanti
– Il procedimento è attivato dalla Sezione per le Garanzie e
deciso dalla Sezione Giudicante della Commissione Nazionale per la Giustizia
Sportiva (CNGS). E’ ammesso il ricorso in appello al Collegio dei Probiviri
del CSI che decide in via definitiva.
TASSE RECLAMI
Tassa
reclami proposti agli organi agli organi di prima istanza
· Giudice Unico del Comitato (o Commissione Disciplinare del Comitato) € 30
·
Giudice
Unico Regionale (o Commissione Disciplinare Regionale)
€ 30
·
Istanza di revisione proposta alla Commissione Giudicante del
Comitato
€ 40
·
Istanza di revisione proposta alla Commissione Regionale
Giudicante
€ 40
·
Reclami
presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale
€ 40
Tassa
reclami proposti agli organi agli organi di seconda istanza
·
Appello
alla Commissione Giudicante Regionale (per l’attività locale)
€ 60
·
Appello
alla Commissione Giudicante Nazionale (per l’att. regionale e nazionale)
€ 60
Ricorsi
proposti davanti alla CNGS
Qualsiasi ricorso presentato da una parte
alla Commissione Nazionale per la Giustizia sportiva (escluse le segnalazioni
dei Presidenti dei Comitati, regionali e nazionale che non sono soggetti a
tassa)
€ 80